Qual è il ruolo degli enti autorizzati?

 

E' quello di informare, formare, accompagnare gli aspiranti genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale. Questa azione si svolge sia in Italia, nella preparazione all'adozione internazionale, nel sostegno nella fase di attesa, nell'accompagnamento alla fase di abbinamento, sia all'estero per quanto riguarda la gestione delle procedure necessarie per portare a compimento l'adozione. L'ente autorizzato ha quindi il ruolo di assistere la coppia genitoriale in tutte le fasi amministrative legate all'adozione del minore davanti all'Autorità Straniera.

 

Il compito dell'ente autorizzato dovrebbe proseguire anche nella fase del post- adozione attraverso qu e sostenendoli nel percorso post-adozione attraverso interventi di sostegno psicologico nella fase di formazione della famiglia adottiva.

 

Come è cambiato il ruolo dell'ente autorizzato nelle diverse leggi sull'adozione?

 

La legge 476/98 ha individuato nell'ente autorizzato il soggetto istituzionale che, in modo obbligatorio, deve svolgere tutte le procedure amministrative per l'adozione di adozione internazionale. Le precedenti leggi consentivano ai genitori di rivolgersi direttamente alle autorità straniere.

Oggi, chi desidera adottare un bambino all'estero deve conferire l'incarico ad uno degli

enti presenti nell'albo.

 

 

Quali sono i compiti dell'ente autorizzato dal momento del conferimento dell'incarico a quello dell'incontro del bambino? 

L'articolo 31 definisce in modo dettagliato i compiti degli enti autorizzati. In particolare l'ente autorizzato nel momento in cui ha ricevuto l'incarico da parte della famiglia aspirante deve informare gli aspiranti adottanti sulle modalità amministrative, formative, sui tempi, le possibilità, i vincoli in essere nella propria organizzazione.

Successivamente trasferisce alle autorità straniere la dichiarazione di disponibilità all'adozione della coppia, congiuntamente al decreto di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari. Da questo momento inizia l'attesa della risposta da parte dell' autorità straniera in base alla quale, successivamente, avverrà la proposta di abbinamento e in seguito l' incontro con il bambino. Quando l'Autorità straniera propone all'ente un possibile abbinamento per la coppia, l'ente autorizzato lo comunica agli aspiranti genitori adottivi, e se essi accettano l'abbinamento, si avvia la fase conclusiva dell'adozione con l' incontro del bambino nel suo paese. A questo punto le modalità sono diverse da paese a paese. Ogni Autorità straniera ha le sue procedure, modalità e tempi. Autorità straniera e Ente autorizzato monitorano l'incontro in modo che abbia un esito favorevole per i soggetti e per la conclusione dell'iter adottivo ovvero la presenzia all'udienza di adozione, la trasmissione della sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.
Nel momento in cui la coppia riceve il provvedimento di autorizzazione all'ingresso del bambino, l'ente autorizzato ha il compito di vigilare sul trasferimento del bambino in Italia con i suoi genitori.

 

Qual è il ruolo dell'ente autorizzato nel post -adozione?

 

Il post adozione dovrebbe essere garantito da tutti gli enti autorizzati nelle modalità e forme definite e comunicate alla famiglia nel momento del conferimento dell'incarico. L'ente autorizzato ha il compito di seguire l'andamento dell'adozione per comunicare la qualità dell'inserimento e dell'ambientamento del bambino nella famiglia e nel paese, attraverso le relazioni post-adozione inviate all'autorità straniera.
Al di là del ruolo degli enti autorizzati, i servizi degli enti locali su richiesta possono accompagnare la famiglia ed il minore nel loro percorso di inserimento e formazione della famiglia. I servizi infatti hanno il compito di riferire al Tribunale per i minorenni l'andamento dell'inserimento, le eventuali difficoltà.

 

 

 

 

 

 

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