La continuità degli affetti è legge

Finalmente è stata approvata la legge sulla continuità degli affetti:  dopo un percorso lungo che ha coinvolto  moltissime associazione che si occupano della tutela e difesa dei diritti dei minori  che non possono vivere nella propria famiglia d'origine è stata approvata alla Camera l'articolo che  modifica la legge 184/1983  sull'intersezione tra affido e adozione laddove si valuti l'inserimento positivo del bambino nella famiglia affidataria e la continuità degli affetti del bambino.  Quindi nel caso in cui un bambino si trovi in affidamento in una famiglia e sopraggiunga lo stato di 'adattabilità del minore,   i genitori affidatari  potranno  presentare dichiarazione di adottabilità. 

E' un importante passo avanti nella difesa del diritto dei bambini a mantenere  i legami affettivi  stabiliti  con le persone che si sono prese cura di loro e che hanno sviluppato con lui relazioni positive . 

 

Ecco il link  del testo approvato  C. 2957 : 

Quindi: la famiglia che ha accolto un bambino in affido potrà chiederne l’adozione grazie al riconoscimento della continuità affettiva stabilita tra loro. Si ricorda che la legge 184/1983 impediva l’adozione da parte degli affidatari: oggi finalmente sarà possibile evitare un'altra separazione ai bambini e quindi un altro trauma.

La modifica della legge prevede che una volta che sia stata accertata l’impossibilità da parte della famiglia d’origine di farsi carico della crescita, cura del minore il tribunale dei minorenni nella fase di valutazione dello stato di adottabilità del minore dovrà tenere conto dei legami affettivi e delle relazioni sviluppate e formatesi nella famiglia affidataria tra il bambino e tutti i membri.

Naturalmente la famiglia affidataria dovrà soddisfare tutti i requisiti per l’adozione previsti dalla legge del 1983.

Un altro aspetto importantissimo è il riconoscimento del diritto della continuità affettiva anche quando il bambino rientra nella famiglia d'origine o viene adottato da un'altra famiglia: la legge, infatti, stabilisce che è importante garantire momenti di incontro volti a mantenere la continuità affettiva del bambino nei confronti della famiglia affidataria. relazioni affettive consolidatesi con la famiglia affidataria.

Questo sempre all'interno di una valutazione dell'interesse del bambino. Sopra i 12 anni è previsto che il giudice il minore per decidere la soluzione più opportuna.

Inoltre la legge individua alcuni diritti per gli affidatari anche in ambito giuridico: infatti chi ha in affido un minore potrà intervenire su tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità relativi al minore, pena la nullità dell'atto. Potrà anche presentare delle memorie nell’interesse del minore.


 

15 Ottobre 2015

 

 

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