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2) comprendere le peculiarità della genitorialità adottiva

3) conoscere le tappe per raccontare l'adozione

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5) comprendere il comportamento del bambino  anche nelle situazioni più complesse  di rabbia, silenzio, aggressività o opposizione.

 

Il congedo maternità e paternità in caso di adozione

 

Il congedo maternità e paternità spetta alla madre e al padre adottivo nel caso di adozione nazionale e internazionale. Questo è quanto previsto dal Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'.

 

Gli articoli che dispongono il congedo di maternità e paternità in caso di adozine sono gli art. 26, art. 27 e 28. 

 

In particolare  l'art. 26 
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1) che recita:

 

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Per quanto riguarda le adozioni internazionale l' Art. 27.
 riprende le precedenti leggi legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c) e definisce:

"1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore eta'.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo." è stato abrogato dall'art. 2, co. 453, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre l'art. 28 regola il 
Congedo di paternita'
 (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2) e prevede che.

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

INPS congedo maternità e paternità

 

 

 

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